IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; 
  Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612; 
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, anche  con  riferimento  alle
competenze del consiglio degli avvocati  e  procuratori  dello  Stato
definite dall'articolo 23; 
  Vista la legge 7 giugno 2000,  n.  150,  recante  disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'articolo 15, comma 01, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132, che attribuisce all'Avvocato generale dello Stato le funzioni di
Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi  alla  Corte
europea dei diritti dell'uomo; 
  Visto l'articolo 1, comma 318, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, secondo il quale la  dotazione  organica  dell'Avvocatura  dello
Stato e' incrementata di 6  posizioni  di  livello  dirigenziale  non
generale e di 85 unita' di personale non dirigenziale; 
  Visto l'articolo 1, comma 172, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, secondo il quale al fine di supportare l'Agente  del  Governo  a
difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo l'Avvocato generale dello Stato puo' nominare esperti,  nel
numero massimo di otto; 
  Visto l'articolo 1-bis, comma  2,  del  decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, inserito dalla legge di conversione 26  febbraio  2021,
n. 21, secondo il quale, a decorrere  dall'anno  2021,  la  dotazione
organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato  e'
incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non  generale  e
di 166 unita' di personale dell'Area III; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1993,
n. 584, recante norme  sugli  incarichi  consentiti  o  vietati  agli
avvocati e procuratori dello Stato  ai  sensi  dell'articolo  58  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995,  n.
333,  recante  norme  per  l'adeguamento  dell'organizzazione  e  del
funzionamento delle strutture  amministrative  dell'Avvocatura  dello
Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421; 
  Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato
nella seduta del 14 maggio 2021; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 settembre 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                   Emana il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Le   disposizioni   del   presente   regolamento   disciplinano
l'organizzazione e  il  funzionamento  degli  uffici  dell'Avvocatura
dello Stato, nel rispetto  delle  previsioni  del  regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979,  n.  103,  e  delle
altre norme di legge che disciplinano la specifica materia. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  1  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. n. 86: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              -  Il  regio  decreto  30   ottobre   1933,   n.   1611
          (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento   dell'Avvocatura   dello    Stato),    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  dicembre  1933,  n.
          286. 
              -  Il  regio  decreto  30   ottobre   1933,   n.   1612
          (Approvazione del regolamento per la  esecuzione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. 
              -  La  legge  3  aprile   1979,   n.   103   (Modifiche
          dell'ordinamento   dell'Avvocatura   dello    Stato),    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99. 
              - La legge 7 giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche amministrazioni), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93. 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma  01,  del
          decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni  urgenti
          in materia di  protezione  internazionale  e  immigrazione,
          sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del
          Ministero   dell'interno   e    l'organizzazione    e    il
          funzionamento dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre  2018,  n.  132,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281: 
              «Art. 15. (Disposizioni in materia di giustizia). - 01.
          Le funzioni di agente del  Governo  a  difesa  dello  Stato
          italiano dinanzi alla Corte europea dei  diritti  dell'uomo
          sono svolte dall'Avvocato generale dello  Stato,  che  puo'
          delegare un avvocato dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 318, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62: 
              «Art. 1. - 318. La dotazione  organica  dell'Avvocatura
          dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 14 novembre 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata  di  6
          posizioni di livello dirigenziale  non  generale  e  di  85
          unita' di personale non  dirigenziale.  L'Avvocatura  dello
          Stato,  per  il  triennio  2019-2021,  e'  autorizzata   ad
          assumere,  a   tempo   indeterminato,   mediante   apposita
          procedura concorsuale per titoli ed esami,  un  contingente
          di personale  di  6  unita'  di  livello  dirigenziale  non
          generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
          economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
          posizione economica F1, in possesso del diploma  di  scuola
          secondaria  di  secondo  grado,   anche   con   particolare
          specializzazione nelle  materie  tecnico-giuridiche.  Nella
          procedura concorsuale  per  la  copertura  delle  posizioni
          dirigenziali di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          prevista una riserva per il personale interno  in  possesso
          dei requisiti per l'accesso al concorso per  dirigente  nel
          limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
          Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  presente
          comma, nel limite massimo di spesa pari  a  1.082.216  euro
          per l'anno 2019, a 3.591.100  euro  per  l'anno  2020  e  a
          4.013.480  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,   si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 172  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2020-2022),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45: 
              «Art. 1. - 172. Al  fine  di  supportare  l'Agente  del
          Governo a difesa dello Stato italiano  dinanzi  alla  Corte
          europea dei  diritti  dell'uomo,  possono  essere  nominati
          esperti,  nel  numero  massimo  di  otto,  individuati  tra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori
          universitari, ricercatori a tempo  determinato,  assegnisti
          di   ricerca,    dottori    di    ricerca    e    dirigenti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati
          dall'Avvocato generale  dello  Stato  per  un  periodo  non
          superiore a un triennio, rinnovabile, e sono  collocati  in
          posizione di comando o fuori ruolo,  salvo  che  l'incarico
          sia a tempo parziale e  consenta  il  normale  espletamento
          delle   funzioni   dell'ufficio   di   appartenenza.    Per
          l'espletamento degli incarichi di  cui  al  presente  comma
          spetta, secondo i rispettivi ordinamenti,  un  compenso  da
          determinare  all'atto   del   conferimento   dell'incarico,
          commisurato alla prestazione e  proporzionato  al  tipo  di
          attivita', comunque non  superiore  ad  euro  40.000  lordi
          annui.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 2  del
          decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
          di collegamenti digitali,  di  esecuzione  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
          dall'Unione europea), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,
          recante  disposizioni  urgenti  in   materia   di   termini
          legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali,  di
          esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del
          Consiglio, del 14 dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di
          recesso del Regno Unito dall'Unione  europea.  Proroga  del
          termine per la conclusione  dei  lavori  della  Commissione
          parlamentare di inchiesta  sui  fatti  accaduti  presso  la
          comunita'  «Il   Forteto»),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51: 
              «Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di assunzione  di
          personale nelle pubbliche amministrazioni). - 1. (Omissis). 
              2. A decorrere dall'anno 2021,  la  dotazione  organica
          del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
          incrementata di 27 posizioni di  livello  dirigenziale  non
          generale e  di  166  unita'  di  personale  dell'Area  III.
          L'Avvocatura dello Stato, per  il  triennio  2021-2023,  e'
          conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta  alle
          vigenti facolta'  assunzionali,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  indeterminato,   mediante   apposita
          procedura concorsuale pubblica  per  titoli  ed  esami,  un
          contingente  di  personale  di   27   unita'   di   livello
          dirigenziale non generale e di 166  unita'  dell'Area  III,
          posizione economica F1, di cui  5  unita'  con  particolare
          specializzazione  nello  sviluppo  e  nella   gestione   di
          progetti  e  processi  di  trasformazione   tecnologica   e
          digitale. Nella  procedura  concorsuale  per  la  copertura
          delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo'
          essere prevista una riserva per  il  personale  interno  in
          possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  concorso  per
          dirigente, nel limite massimo del 30 per  cento  dei  posti
          messi a concorso. Per l'attuazione del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 930.885 euro per  l'anno  2021,  di
          9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a
          decorrere dall'anno 2023; ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Nelle more della conclusione della  procedura
          concorsuale di cui ai periodi precedenti e,  comunque,  non
          oltre il 31 dicembre  2022,  l'Avvocatura  dello  Stato  e'
          autorizzata  ad  avvalersi  di  esperti  in   possesso   di
          specifica ed elevata  competenza  nello  sviluppo  e  nella
          gestione  di  progetti   e   processi   di   trasformazione
          tecnologica e digitale, mediante conferimento di  non  piu'
          di cinque incarichi individuali, con  contratto  di  lavoro
          autonomo della durata massima  di  dodici  mesi,  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, a valere sulle risorse  di  cui  al  presente
          comma,  per  una  spesa  massima  pari  a   438.872   euro.
          Conseguentemente, le assunzioni di 10 unita' dell'Area III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo  periodo,  sono  effettuate  con   decorrenza   non
          antecedente alla scadenza dei predetti contratti di  lavoro
          autonomo.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   31
          dicembre 1993, n.  584  (Regolamento  recante  norme  sugli
          incarichi consentiti o vietati agli avvocati e  procuratori
          dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 gennaio 1994, n. 19. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  luglio
          1995, n. 333 (Regolamento recante norme  per  l'adeguamento
          dell'organizzazione e  del  funzionamento  delle  strutture
          amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla  disciplina
          prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto  1995,  n.
          187. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  vedi
          le note alle premesse. 
              - Per la legge 3 aprile 1979, n. 103, vedi le note alle
          premesse.